Statuto
G.O.S.S.
GRUPPO DI ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO SOCIALE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE
Il G.O.S.S. nasce come circolo ricreativo nell'anno 1987 per impulso di alcune persone dipendenti della Provincia di Catanzaro sensibili all'associazionismo.
Con il passare degli anni si avverte sempre più il bisogno di stare insieme e ciò ha determinato una svolta significativa nell'attività del GOSS che non si limita a praticare le attività classiche dei circoli ricreativi bensì da vita ad una serie di attività sociali coinvolgendo a volte anche terzi.
Vengono praticate, così, attività socio-culturali favorendo in tutti i modi le aggregazioni sociali nel campo dello sport, del turismo e della cultura.
Il nuovo progetto che oggi il GOSS vuole perseguire, che viene meglio indicato nello scopo sociale, è quello di interagire con il territorio favorendo la crescita di rapporti di solidarietà.
STATUTO DI ASSOCIAZIONE
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
ARTICOLO 1
È' costituita un'associazione denominata:
“G.O.S.S. GRUPPO DI ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO SOCIALE.
ARTICOLO 2
L'associazione ha sede in Catanzaro, presso i locali della Provincia di Catanzaro siti in P.zza Rossi.
ARTICOLO 3
L'associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 4
L'associazione è senza alcun scopo di lucro, anche indiretto, e persegue esclusivamente le seguenti finalità:
contribuisce allo sviluppo culturale, formativo,ricreativo e sportivo dei dipendenti attraverso gemellaggi, manifestazioni ed iniziative di carattere culturale e sportivo con altre province e associazioni nazionali ed estere, per una più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani;
favorisce l'estensione di attività culturali, sociali, turistiche, sportive e ricreative e di forme consortili a circoli e altre organizzazioni;
cura l'organizzazione di convegni, mostre e favorisce in generale iniziative di carattere culturale e sociale;
organizza iniziative culturali, sociali, formative, sportive e turistiche atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.
L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti pubblici o privati per lo sviluppo di iniziative che si inquadrano nei suoi fini anche attraverso l'utilizzo di spazi e/o locali che vengono concessi dagli stessi Enti. A tal proposito l'associazione potrà, previa autorizzazione dell'Ente che concede i locali, stabilire di affidare a terzi la gestione di quei servizi che non rientrano nelle sue finalità.
L'associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi di sovventori.
PATRIMONIO
ARTICOLO 5
L'associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
dalle quote associative;
dai beni mobili ed immobili che diverranno a qualsiasi titolo di proprietà dell'associazione;
dai contributi ed elargizioni in genere che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo da persone fisiche, enti pubblici o privati;
dalle offerte rivenienti in occasione di manifestazioni occasionali organizzate dall'associazione;
dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
dall'utilizzo di spazi e/o locali e strutture e servizi concessi all'associazione;
dal ricavato per l'organizzazione di convegni, mostre e iniziative di carattere culturale e sociale.
ARTICOLO 6
L'esercizio finanziario và dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto ai sensi di Legge dal Consiglio Direttivo il bilancio o rendiconto annuale consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che dovrà approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.
Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che dovrà approvarlo entro il mese di Dicembre.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati che intendessero consultarlo; e rimarranno affissi presso la sede legale per i dieci giorni successivi all'approvazione.
ASSOCIATI
ARTICOLO 7
Possono far parte dell'associazione tutti i dipendenti , e i pensionati dell'Ente.
I coniugi e figli dei dipendenti maggiori di età riconoscendosi nei principi statutari dell'associazione, possono far parte del gruppo sociale, quali soci dietro versamento di una quota volontaria non inferiore,comunque , alla quota sociale senza poter rivestire alcuna carica sociale all'interno degli organi direttivi, di controllo e del Collegio dei Probiviri e senza diritto di voto.
Le domande di ammissione, recanti la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservare statuto e regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo.
L'associato entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della propria ammissione , dovrà versare la quota di iscrizione che dal Consiglio Direttivo verrà comunicata al richiedente unitamente alla comunicazione dell'ammissione.
Gli associati ogni anno dovranno versare nei termini e con le modalità previste dal Consiglio Direttivo una quota il cui importo verrà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo stesso e comunicato agli associati medesimi.
Le quote versate non sono in alcun modo rimborsabili né in casi di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'associazione, sono intrasmissibili e non rivalutabili.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
E 'socio ad “ honorem “il Presidente della Giunta Provinciale.
Gli Assessori, i Consiglieri ed i Revisori dei Conti, per il periodo della carica amministrativa , su loro richiesta – possono far parte nel Gruppo Sociale, quale soci dietro versamento di una quota volontaria non inferiore, comunque, alla quota sociale, senza poter rivestire alcuna carica sociale all'interno degli organi direttivi, di controllo e del collegio dei Probiviri e senza diritto di voto.
Gli associati hanno tutti uguali diritti e doveri; non assumono alcuna responsabilità.
L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
La qualità di associato si perde per le seguenti cause:
morte;
recesso;
esclusione;
morosità nel versamento delle quote di iscrizione e della quota annuale associativa.
ARTICOLO 8
La qualità di associato non è trasmissibile a terzi né per la successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
L'associato può recedere dall'associazione: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio dei Probiviri e deve essere preceduta da formale contestazione degli addebiti; deve essere specificamente motivata e produce effetti dalla notifica all'interessato.
Gli associati possono essere esclusi per gravi motivi, ed in particolare quando:
non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi; ed in genere in caso di inadempienza delle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo statuto;
denigrino l'associazione, i suoi organismi e gli associati;
attentino in qualunque modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e/o il normale svolgimento delle attività e/o azioni previste per il conseguimento dei fini statutari;
si approprino indebitamente di fondi associativi, atti, documenti, lavori, progetti, idee o quant'altro spetti all'associazione;
arrechino, in qualunque modo, danni morali e/o materiali all'associazione, ai locali, alle suppellettili, alle attrezzature e quant'altro di appartenenza dell'associazione e/o di organismi convenzionati; ed in genere per indegnità dell'associato a causa di attività pregiudizievole all'associazione o incompatibile con le finalità della stessa;
vengono meno le condizioni previste dallo statuto per l'ammissione, ovvero a causa dell'inadempimento del dovere di collaborazione per il raggiungimento delle finalità con gli
altri associati od organi.
L'associato potrà chiedere il riesame del provvedimento di esclusione all'assemblea degli associati che sarà appositamente convocata e il cui deliberato è inoppugnabile.
In caso di mancato pagamento della quota di iscrizione o della quota annuale associativa nei termini di cui all'articolo 7 che precede, il Consiglio Direttivo provvederà ad intimare il relativo adempimento entro quindici giorni dal ricevimento dell'intimazione stessa.
L'associato si intenderà decaduto se nel termine intimatogli dal Consiglio Direttivo non abbia provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto.
Gli associati che abbiano receduto, o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione neanche in caso di scioglimento della stessa.
ORGANI
ARTICOLO 9
L'associazione è organizzata secondo criteri democratici. Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea degli associati;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Collegio dei Probiviri.
Gli organi sono elettivi attraverso libere elezioni ed in assenza di limitazioni soggettive alle candidature.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 10
L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della quota annuale associativa; rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
L'assemblea degli associati è l'organo supremo dell'associazione.
Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio consuntivo e entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
Dovrà, inoltre, essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 degli associati o da almeno due consiglieri ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 11
L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso pubblico contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e affisso almeno dieci giorni prima dalla data fissata per la riunione.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
ARTICOLO 12
L'assemblea in sede ordinaria:
approva il bilancio preventivo ed il bilancio o rendiconto annuale consuntivo;
elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che raccolgono le proposte di candidatura a Presidente, a Consigliere, a componente di Revisore dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
controllano il corretto svolgimento delle elezioni;
approva le linee generali del programma relativo alle attività dell'associazione;
approva gli eventuali regolamenti interni elaborati dal Consiglio Direttivo e le relative modifiche;
ratifica, ove richiesto, le delibere del Consiglio Direttivo;
delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
L'assemblea in sede straordinaria, a norma di legge, si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina e poteri dei liquidatori.
ARTICOLO 13
Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa.
Ogni associato ha diritto di voto in assemblea.
ARTICOLO 14
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dalla persona designata dagli intervenuti.
Il Presidente è assistito da un segretario designato dagli interventi.
Spetta al Presidente controllare la regolarità della convocazione dell'assemblea e la legittimazione degli intervenuti, quindi accertare la regolarità della costituzione e risolvere le relative contestazioni, di dirigere la riunione, controllare l'esito delle votazioni e proclamarne il risultato.
Dalle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal Segretario.
ARTICOLO 15
L'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti.
In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti.
Per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza almeno della maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 16
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da SEI membri eletti dall'assemblea tra gli associati, oltre al Presidente. -
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i consiglieri sono rieleggibili.
Qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri componenti provvederanno a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti con i primi dei non eletti.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla durata della prossima assemblea.
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo si può riunire anche fuori dalla sede dell'associazione almeno ogni due mesi ed, inoltre, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi membri.
ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta da spedirsi ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della riunione: detta comunicazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con avviso telefonico almeno un giorno prima della riunione.
Qualora siano presenti tutti i membri in carica , il Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare anche in assenza di dette formalità di convocazione.
ARTICOLO 19
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta.
La riunione è presieduta dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dalla persona designata dal Presidente.
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.
L'assenza consecutiva di quattro presenze al Consiglio Direttivo – senza giustificato motivo – comporta l'automatica decadenza della carica.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 20
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatta eccezione per quelli esclusivamente demandati all'assemblea dalle vigenti disposizioni di legge.
Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il bilancio preventivo e il bilancio o rendiconto annuale consuntivo.
ARTICOLO 21
Non è previsto alcun compenso per il Presidente, per i componenti del Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri.
PRESIDENTE
ARTICOLO 22
La rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è demandata al Presidente del Consiglio Direttivo; unicamente per l'apertura, gestione e chiusura di conto correnti bancari e/o postali occorrerà la firma congiunta di due componenti del Consiglio Direttivo e/o singola del Presidente o Vice-Presidente.
E' compito del Presidente:-
- assegnare, fra gli eletti dell'assemblea, le cariche sociali di Vice Presidente, Cassiere Economo e Segretario del Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO 23
La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori nelle forme e nei limiti di legge dovrà vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione ai bilanci annuali o rendiconti, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'associazione e potrà procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
E' cura degli eletti , quali componenti del Collegio dei Revisori , comunicare al Direttivo le rispettive cariche di Presidente, Segretario e Componente.
I Revisori dei Conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 24
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione deve tenere il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
I libri suddetti devono essere tenuti e vidimati a norma di legge.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 25
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi con le seguenti cariche: Presidente, Segretario e Consigliere; dura in carica tre anni e i membri possono essere rieletti.
Sono compiti del Collegio:
a) comminare sanzioni, a secondo della gravità delle infrazioni commesse da parte dei soci alle
norme statutarie e regolamentari;
b) commina le seguenti sanzioni:
ammonizione scritta, sospensione temporanea dalle attività e dai benefici sociali;
esclude dall'associazione i soci che usano comportamenti gravi ed offensivi e non osservano le regole statutarie e regolamentari.
E' cura degli eletti , quali Componenti del Collegio dei Probiviri , comunicare al Direttivo le rispettive cariche di Presidente, Segretario e Consigliere.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 26
L'assemblea degli associati in sede straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge.
Nomina uno o più liquidatori scelti tra professionisti o tra gli associati ritenuti in possesso dei requisiti necessari e ne fissa i poteri.
In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'associazione dovrà devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni similari.
ARTICOLO 27
sente statuto si fa riferimento alle norme dettate in materia dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
ARTICOLO 28
Per eventuali controversie giudiziarie sarà competente il Foro di Catanzaro.